Allegato A
ART. 1 – Luoghi di caccia
1.1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata all’Ufficio Servizio per il Territorio, UO 3 – Gestione delle risorse naturalistiche – Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.
1.2 Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.
ART. 2 – Documenti
2.1 Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:
- Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità; 2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia; 3. Attestazione del versamento dell’addizionale di € 5,16 ai sensi dell’art. 24 della legge 157/92; 4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30, L.R. 1 settembre 1997 n.33); 5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7/ 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui lo stesso è stato ammesso oltre a quello di residenza; 6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria; 7. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; 8. polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, L.R. n. 33/97; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative; 9. Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.
2.2 I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.
2.3 Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l’ambito territoriale di caccia ( ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l’attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia ( ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l’attività venatoria. I capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento.
2.4 Il cacciatore non residente in Sicilia, nei limiti di cui al successivo punto 9, è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso. Egli utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente provvedimento ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.
ART. 3 – Orari
3.1 La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3.2 Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.
ART. 4 – Specie e periodi di caccia
4.1. L’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, per non più di 3 giorni settimanali, secondo i periodi sotto elencati:
4.1.1 dall’1 settembre al 16 dicembre: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); Tortora (Streptopelia turtur); Merlo (Turdus merula);
4.1.2 dal 16 settembre al 31 dicembre: Quaglia (Coturnix coturnix);
4.1.3 dall’1 settembre al 6 gennaio 2019, nonché dal 2 al 10 febbraio 2019: Colombaccio (Columba palumbus); Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius); Volpe (vulpes vulpes);
4.1.4 dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019: Cesena (Turdus pilaris); Tordo bottaccio (Turdus philomelos); Tordo sassello (Turdus iliacus); Germano reale (Anas platyrhynchos); Folaga (Fulica atra); Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); Alzavola (Anas crecca); Canapiglia (Anas strepera); Porciglione (Rallus aquaticus); Fischione (Anas penelope); Codone (Anas acuta); Mestolone (Anas clypeata); Moriglione (Aythya ferina); Beccaccino (Gallinago gallinago); Beccaccia (Scolopax rusticola); Pavoncella (Vanellus vanellus);
4.1.5 dall’1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019: Cinghiale (Sus scrofa); Allodola (Alauda arvensis);
4.2 Fino al 30 settembre la caccia alla Tortora, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Merlo e Volpe potrà essere esercitata esclusivamente da appostamento temporaneo e senza cani.
4.3 Nel periodo di preapertura la caccia alla Tortora può essere esercitata per non più di due giorni, quella a Gazza, Ghiandaia, Merlo e Volpe per non più di quattro giorni complessivi.
4.4 Nel periodo di preapertura il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve segnare sul tesserino venatorio, oltre il giorno e l’A.T.C. prescelti, anche le specie di fauna verso le quali intende esercitare la caccia. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.n. 33/1997.
4.5 Nel periodo di preapertura il cacciatore che intende esercitare la caccia al coniglio selvatico non potrà esercitarla ad altre specie. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.n. 33/1997.
4.6 dall’1 gennaio 2019 la caccia al Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Pavoncella, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Volpe è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
4.7 Negli Ambiti territoriali di caccia TP2, SR2 e RG2 la caccia agli acquatici è consentita a decorrere dall’1 novembre. Non è consentito negli stessi ambiti il prelievo venatorio dell’Alzavola.
4.8 Per la caccia da appostamento temporaneo è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere l’appostamento con l’arma scarica e in custodia. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.R. n. 33/1997.
4.9 La caccia alla Beccaccia sarà sospesa qualora si dovesse prevedere uno solo tra i seguenti eventi climatici:
– bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
– ondate di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
– forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
4.10 è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nei laghi, ove la caccia fosse consentita, e negli acquitrini, nonché nel raggio di 150 metri dagli stessi.
ART. 5 – Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria
5.1 L’attività venatoria negli AA.TT.CC scelti esclusivamente per il prelievo dell’avifauna migratoria, è consentito per un numero massimo complessivo di 28 giornate. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.
5.2 Il cacciatore può scegliere l’ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5, 16.al funzionario comunale preposto.
5.3 Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”.
ART. 6 – Piano di abbattimento
Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata di caccia 15 capi di fauna. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le ulteriori limitazioni giornaliere/stagionali:
Coniglio: 2/30;
Allodola: 10/50;
Tortora, Merlo: 5/20
Quaglia, Pavoncella; Codone: 5/25
Moriglione: 2/10;
Beccaccia: 3/20;
ART. 7 – Allenamento e addestramento cani
L’attività di allenamento e addestramento dei cani fuori dalle Zone cinologiche può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio, dal 22 al 29 agosto e nelle ore antimeridiane.
ART. 8 – Furetto
L’uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito dal 16 settembre al 31 ottobre nei limiti definiti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in sede di Comitato ripartimentale.
ART. 9 – Cacciatori extra regionali.
9.1 I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia prima del 16 settembre. Non sono, altresì, autorizzati ad esercitare l’attività venatoria dal 17 al 31 ottobre, nonché dal 10 novembre al 9 dicembre. Qualora non vi provvedano direttamente gli organi preposti alla vigilanza venatoria, le violazioni della presente disposizione saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria.
9.2 I cacciatori non residenti in Sicilia, anche se non ammessi negli AA.TT.CC. dell’Isola, possono esercitare l’attività venatoria fin dall’ 1 settembre nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.
ART. 10 – Compiti delle Ripartizioni Faunistico Venatorie.
10.1 Previo coordinamento del competente Servizio faunistico, le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvedono con proprio decreto:
– ad indicare, per periodi omogenei, l’orario di inizio e termine della giornata di caccia;
- ad indicare le aree di propria competenza ove è vietato l’uso del furetto; • ad indicare le aree di propria competenza ove il vigente P.R.F.V. prevede il divieto di caccia;
– a disciplinare nelle aree di propria competenza e per il periodo 1 ottobre/31 dicembre, la caccia alla Volpe e al Cinghiale nelle forme diverse da quella da appostamento.
10.2 Il decreto di cui sopra si conformerà a principi di semplificazione, praticità e chiarezza.
ART. 11 – Valichi montani
L’attività venatoria è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani
Valico Altitudine
m s.l.m
Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA) 1.425 37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E
- Portella di Mandarini (Petralia Soprana – PA) 1.208 37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E
- Portella Colle Basso (Cesarò – ME) 1.335 37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E
- Portella Biviere (Cesarò – ME) 1.281 37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E
- Portella della Busica (Tortrici – ME) 1.228 37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E
- Portella Zilla (Roccella Valdemone – ME) 1.165 37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E
- Contrada Cardone (Antillo – ME) 811 37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E
L’Assessore
Dott. Edgardo Bandiera