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Contestazioni notizie stampa

Ci risiamo! Puntualmente, con l’approssimarsi della apertura della stagione venatoria, ricomincia, da parte delle associazioni ambientaliste, la campagna denigratoria nei confronti di tutto il mondo venatorio.

Si è arrivati al punto di contestare, addirittura, un provvedimento amministrativo prima ancora che lo stesso sia stato emanato e quindi di conoscerne i contenuti e le motivazioni.

E tutto ciò, purtroppo, con l’ausilio di alcuni organi di informazione che, prima delle opportune verifiche, si prestano a pubblicare notizie prive di fondamento e/o quantomeno abbisognevoli di opportune precisazioni.

E’il caso, da ultimo, dell’articolo apparso il 30 luglio u.s. sul Blog Sicilia a firma di Manlio Viola.

Occorre dunque fare chiarezza su alcune questioni.

Assolutamente falso è il fatto che in Sicilia l’attività venatoria abbia inizio il 2 settembre mentre nel resto del paese la caccia si apra ad ottobre.

Di vero l’art. 18 della L. 157/92 prevede espressamente in tutte le regioni italiane l’apertura generale della caccia la terza domenica di settembre.

La stessa legge prevede inoltre un anticipo dell’attività venatoria solo per alcune specie ed a determinate condizioni. In conformità, quindi, la Regione Siciliana ex art. 19 L.R. 33/97 ha previsto la preapertura solo ad alcune specie, solo per alcune giornate e secondo precise modalità.

L’apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre è inoltre in perfetta armonia con quanto disposto dalla direttiva europea 147/2009/CE.

Anche il riferimento all’inclusione di alcune specie, ritenute in declino o addirittura a rischio estinzione, in quelle cacciabili necessita di opportuni chiarimenti. Deve infatti precisarsi che la classificazione SPEC usata da ISPRA e sempre richiamata dalle associazioni ambientaliste nelle loro osservazioni, per specie come la Tortora, la Pavoncella, il Moriglione ed il Combattente, riportati nell’articolo in oggetto, deriva dal giudizio di un ente privato (BirdLife International) di chiara ispirazione ambientalista e protezionistica, in una parola “di parte”, che nessun valore ufficiale riveste in ambito europeo o internazionale. I competenti organi europei, infatti, individuano le azioni da intraprendere sulle varie specie in base alla diversa classificazione IUCN e secondo tali criteri tutte le specie sopra indicate risultano essere in buono stato anche se sono in corso studi e valutazioni specifiche.

Per non parlare del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, l’istituzione di 1 parco nazionale, 5 parchi regionali e 77 riserve naturali regionali con la percentuale dell’89,40% del totale dei boschi regionali ed del 98,50% dei laghi regionali, per un totale del 34/7% della superficie totale regionale preclusa alla caccia non solo garantiscono una più che adeguata protezione e conservazione di tutte le specie ma fanno della Sicilia una delle regioni italiane con maggiore percentuale di territorio sottratto all’attività venatoria.

Anche con riferimento al fatto che la proposta di calendario venatorio non abbia ottenuto il parere positivo di ISPRA bisogna precisare quanto segue.

ISPRA è un ente pubblico di ricerca che la tra le sue funzioni ha il compito di fornire alle regioni il supporto tecnico-scientifico nell’emanazione dei calendari venatori. Per tale motivo esprime obbligatoriamente un parere motivato non vincolante, nel senso che le competenti amministrazioni possono discostarsi da tale parere con opportune motivazioni.

Orbene accade che, ormai da diversi anni, il parere reso dal suddetto ente sulle proposte di calendario venatorio della regione siciliana risulti essere sovrapponibile ai pareri resi negli anni precedenti (compresi gli errori ed i refusi) anche per altre regioni italiane ed assolutamente privo di dati scientifici aggiornati e/o direttamente riferibili alla realtà siciliana.

Ciò è assolutamente inaccettabile ancor di più se si pensa che tale parere, comunque, risulta essere determinante per le decisioni del giudice amministrativo puntualmente e costantemente chiamato a valutare, spesso senza entrare nel merito delle singole questioni, la legittimità dei decreti assessoriali con cui viene regolamentata l’attività venatoria.

Inconducente e fuorviante appare poi il riferimento alla sospensione della caccia ottenuta nella stagione 2018-19. Di vero proprio il contenzioso ancora in atto richiamato dalle associazioni ambientaliste ha profondamente mutato le circostanze che hanno portato i giudici amministrativi a sospendere quel provvedimento.

Di vero la giurisprudenza che si è formata negli ultimi anni ha ormai consolidato il principio per cui il “famoso” parere di ISPRA possa essere disconosciuto in presenza di motivazioni e studi scientifici attinenti la realtà territoriale che conducano a conclusioni diverse da quelle rassegnate da ISPRA.

Priva di alcun valore giuridico ma, evidentemente, di carattere intimidatorio appare quindi la diffida inviata alla Amministrazione Regionale da Legambiente, Lipu e Wwf prima dell’emanazione del decreto assessoriale con cui viene regolamentata l’attività venatoria e soprattutto senza essere informati circa le motivazioni per cui l’amministrazione abbia ritenuto di discostarsi dal parere reso da ISPRA.

Le suddette associazioni renderebbero di sicuro un servizio maggiore a tutela dell’ambiente regionale occupandosi di verificare come vengano governate tutte quelle aree, a diverso titolo protette, che ad oggi appaiono, pressoché nella totalità dei casi, non adeguatamente gestite ed in stato di abbandono con gravissimo nocumento alla flora ed alla fauna.

Avv. Alfio Barbagallo

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