Facendo seguito a quanto comunicato il 4/11 u.s. si fa presente che le associazioni: Associazione Nazionale Cacciatori A.N.C.A. i Liberi Cacciatori Siciliani L.C.S. e Italcaccia Sicilia hanno dato mandato all’Avv. Alfio Barbagallo di proporre appello cautelare dinnanzi a CGA Sicilia avverso l’ordinanza del TAR Palermo n. 709/2021 con la quale è stata accolta la sospensiva del CV vigente in relazione a:
- Prelievo della Tortora selvatica;
- Prelievo della Beccaccia dal 1 al 10 gennaio 2022 anziché in 3 giorni;
- Divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dall’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000.
Le Associazioni hanno ritenuto necessario ricorrere al CGA per i seguenti motivi:
- Con riferimento alla Tortora selvatica, ferma restando la fondatezza delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad autorizzarne il prelievo, motivazioni su cui si discuterà ed insisterà in maniera approfondita nell’udienza di merito fissata dal TAR Palermo per il 22/6/2022, anche in previsione della prossima stagione venatoria, si ritiene assolutamente errata la sospensiva accordata sul punto. Di vero, come eccepito dall’Avv. Barbagallo dinnanzi al TAR e dallo stesso Collegio rilevato per altre questioni oggetto di censura, anche per il prelievo della Tortora selvatica doveva essere constatata la sopravvenuta mancanza di interesse della domanda cautelare e non sospeso il provvedimento che di fatto non la contemplava (D.A. n. 47 del 1/9/2021);
- Con riferimento alla caccia alla Beccaccia nel periodo 1-10 gennaio 2022 si ritiene che il TAR abbia errato a non attribuire alcuna rilevanza e/o comunque a non considerare adeguatamente ai dati scientifici prodotti dalla nostra difesa in particolare la “Relazione Beccaccia Sicilia 2020-2021” redatta dalla FANMBO che, in linea con il monitoraggio eseguito a partire dal 2018, certifica come la migrazione pre-nuziale abbia inizio solo dalla prima decade di febbraio, sconfessando totalmente il parere ISPRA. Tali dati, giustificando una chiusura della caccia alla specie al 31 gennaio 2022, sulla quale peraltro si insisterà nell’udienza di merito, a maggior ragione evidenziano la possibilità di fruire di tutto il periodo di caccia compreso tra il giorno 1 ed il 10 gennaio senza le ulteriori limitazioni richieste da ISPRA, peraltro incomprensibili oltre che contraddittorie e scientificamente infondate. E’ evidente che tale questione non poteva non essere impugnata.
- Con riferimento infine al divieto di caccia sui terreni incendiati a prescindere dai divieti previsti dalla legge n. 353/2000 si ritiene che il TAR abbia errato a non rilevare l’esistenza nel calendario venatorio all’art. 15 comma 2 di un generalizzato divieto di caccia nelle aree percorse da incendi oltre all’espresso richiamo alla Legge 353/2000. Inoltre lo stesso CV opera un espresso richiamo alla L.R. 33/97 che all’art. 21 lettera i) prevede il divieto di esercitare la caccia nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell’anno in corso ed in quello precedente. Appare evidente, quindi, la grave incongruenza della sospensione cautelare di un provvedimento che invece prevede espressamente il divieto che il Giudice intende tutelare.
Quanto alle esclusioni operate dallo stesso art. 15 del CV afferenti le stoppie, gli incolti e gli erbai, come già evidenziato dinnanzi al TAR, esse sono da mettere in stretta relazione con le antiche pratiche agricole del “debbio” per favorire le coltivazioni o i pascoli e non possono essere in alcun modo accostate a fenomeni incendiari. In tali aree, appositamente bruciate dagli agricoltori o dai pastori, il divieto di caccia non ha pertanto alcuna giustificazione.
L’Avv. Barbagallo ha già provveduto a notificare e depositare l’appello in oggetto e si è in attesa che venga fissata la Camera di Consiglio per la discussione dello stesso.
Si comunica altresì che alla presentazione dell’appello ha aderito anche l’Associazione “SICILIA NOSTRA” che pur non potendo intervenire direttamente in giudizio per motivi di legittimazione processuale ha inteso contribuire economicamente alle necessarie spese legali.
Vi terremo come sempre aggiornati sugli ulteriori sviluppi.
Catania 12/11/2021