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Parere reso da I.S.P.R.A. ai sensi della L. 157/92

Le scriventi Associazioni L.C.S. Liberi Cacciatori Siciliani, Italcaccia Sicilia, A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione “SICILIA NOSTRA” comunicano di aver dato mandato all’Avv. Alfio Barbagallo di invitare e diffidare il Ministero della Transizione Ecologica a voler esercitare i propri poteri di vigilanza e di direttiva su ISPRA affinché nell’emanazione dei pareri sui calendari venatori regionali l’Istituto si attenga alla sua funzione tecnico-consultiva senza travalicare in valutazioni di “merito” che non gli competono. Ciò anche in applicazione dei principi enunciati dai Giudici Amministrativi.

Di seguito la lettera trasmessa.

 

Catania, 23/11/2021

Spett.le

Ministero della transizione ecologica

Gabinetto del Ministro

[email protected]

 

Spett.le

Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico                                                                 (PNA)

[email protected]

 

E p.c.

 

Spett.le

Ministero della transizione ecologica

Ufficio Legislativo

[email protected]

 

 

Spett.le

ISPRA

[email protected]

 

 

Oggetto: Parere reso da I.S.P.R.A. ai sensi della L. 157/92

 

Nell’interesse e per conto delle Associazioni Liberi Cacciatori Siciliani, in persona del Presidente sig. Privitera Stefano, Italcaccia Sicilia, in persona del Commissario sig. Cappadonna Vincenzo, A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori, in persona del Presidente sig. Vincenzo Salamone, Associazione “SICILIA NOSTRA”, in persona del Presidente sig. Domenico Pappalardo, che sottoscrivono anche per conferimento del mandato, con la presente significo quanto segue:

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), in linea generale, riveste particolare importanza al fine di garantire l’osservanza dei livelli minimi ed uniformi di protezione ambientale; anche a tal fine, sugli schemi di calendario venatorio predisposti dalle regioni, esprime il parere previsto dalla legge che pacificamente (anche in giurisprudenza) è inteso come obbligatorio ma non vincolante.

In relazione ai periodi ed alle specie cacciabili previsti dall’art. 18 comma 1 L. n. 157/92, tuttavia, non solo non può sostituirsi al Legislatore introducendo ulteriori e più restrittive limitazioni ai periodi o specie cacciabili rispetto a quelle individuate per legge, ma non può neppure rassegnare valutazioni di “merito” sulle scelte operate dalle regioni ove queste siano pienamente rispettose di quanto previsto dal suddetto art. 18 L. 157/92 che rappresenta lo standard minimo di tutela della fauna. Di vero, come espressamente previsto dal 4 comma del suddetto articolo le regioni, nell’emanazione dei calendari venatori devono rispettare le previsioni in esso contenute con riferimento alle specie cacciabili ed ai periodi di caccia senza essere obbligate ad adeguarsi al parere non vincolante di ISPRA che non può in alcun modo svolgere una funzione legislativa ma, in qualità di organo tecnico-scientifico, una funzione meramente consultiva che per sua natura è e deve essere mutevole, dovendosi adeguare e relazionare alle diverse condizioni che di anno in anno si verificano nelle varie regioni.  Si ricorda infatti che le modifiche ed integrazioni apportate alla L. 157/92 dalla Legge 96/2010 (Legge comunitaria 2009) non hanno disposto, per quanto attiene le specie di caccia ed i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell’art. 18 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre – 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria. E gli stessi periodi di caccia non sono stati modificati neanche dopo l’apertura del Caso EU- PILOT 6955/14/ENVI, che infatti è stato di recente archiviato.

Ciò detto, non può non evidenziarsi come, oramai da anni, l’I.S.P.R.A. nell’emanazione dei previsti pareri sulle proposte di calendario venatorio sembra aver travalicato le proprie funzioni e competenze. Ci si riferisce, in particolare, alla questione relativa all’apertura generale della caccia che, prevista per legge in tutta Italia alla terza domenica di settembre viene ritenuta “opportuna” da ISPRA solo a partire dal 1° ottobre di ogni anno, senza peraltro fornire dati e motivazioni tecnico-scientifiche riferiti a determinate specie ornitiche e di piccola selvaggina oppure legate a particolari realtà territoriali che spieghino il perché la caccia non possa essere esercitata nell’ultima decade di settembre come sancito dalla legge.       Di vero, l’Istituto si limita ad inserire nei pareri trasmessi a tutte le regioni italiane la seguente identica dicitura “ In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre questo Istituto ritiene opportuna un’apertura generale della caccia programmatica a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al primo giorno utile di ottobre. Ciò al fine di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte al prelievo venatorio. In tal modi si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza venatoria”.

Ebbene, tali affermazioni appaiono palesemente in contrasto con la normativa vigente, assolutamente generiche, essendo riportate nei pareri trasmessi a tutte le regioni italiane e, come detto, prive di riferimenti scientifici che tengano conto delle realtà locali, peraltro in violazione del disposto dell’art. 7 comma 2 della L. 157/92, che individuino le specie che subirebbero un disturbo nell’ultima decade di settembre, che individuino le specie che ancora abbisognano di tempo per lo sviluppo degli ultimi nati, che individuino  le specie a rischio confusione, che spieghino come si favorirebbe una migliore vigilanza sull’attività venatoria negli ultimi dieci giorni di settembre.

La verità è che utilizzando la terminologia “ritiene opportuno” l’Istituto, lungi dal fornire un parere tecnico-scientifico, l’unico che gli compete, pretende di imporre un parere di merito che non può in alcun modo vincolare le scelte operate dalle Amministrazioni.

A tale conclusione, peraltro, è ormai giunta anche la giustizia amministrativa.

Il TAR Marche nella sentenza n. 496/2020, passata in giudicato, testualmente rileva “…a) con riguardo alla data di apertura generale, e nonostante il chiaro disposto dell’art. 18 della L. 157/92, l’Istituto ritiene “criticabile” l’avvio della caccia al 15 settembre per le numerose specie indicate a pag. 3 del parere (nonché al 1° e all’11 settembre per altre specie), ritenendo che sarebbe idonea un’apertura generale al 1° ottobre, e ciò sia per consentire il completo sviluppo degli ultimi nati, sia per evitare la confusione fra specie diverse e sia per evitare il disturbo a danno delle specie non soggette a prelievo. Come si può vedere, si tratta di valutazioni di merito non di competenza di I.S.P.R.A. e che ad ogni buon conto non erano sicuramente vincolanti per la Regione ;…”; tale concetto è stato ripreso nella recente ordinanza n. 280/2021 del 16/9/2021. In tal senso, solo per citare le ultime decisioni, anche l’ulteriore recentissimo provvedimento del TAR Calabria, Ord. 588/2021 del 23/9/2021 nonché l’ordinanza del TAR Palermo n. 709/2021 del 3/11/2021 che testualmente riporta “ Ritenuto che il parere dell’ISPRA invocato dalla parte ricorrente possa fondare un onere di motivazione rafforzato in capo all’amministrazione regionale solo ove siano dettate specifiche e puntuali indicazioni e suggerimenti non invece ove venga generalmente raccomandata l’adozione di misure generali di attenuazione, valutazione e verifica dell’impatto dell’attività venatoria sulla fauna selvatica”.

Per tutto quanto precede, con la presente, da avere ogni effetto di legge, invito e diffido questo Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro p.t., in forza dei poteri di vigilanza che ad esso competono sull’ente pubblico I.S.P.R.A. e nell’impartire le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali dell’ente stesso, voglia disporre e verificare che l’I.S.P.R.A. espunga dai pareri tecnico-scientifici che verranno emessi ex L. 157/92 sui calendari venatori regionali, con particolare riferimento alla Regione Sicilia, a partire dalla prossima stagione venatoria 2022-2023, quanto sopra testualmente riportato con riferimento all’apertura generale della caccia a partire dal 1° giorno utile di ottobre anziché dalla terza domenica di settembre come previsto dalla legge, anche in linea con i principi enunciati  dai Giudici Amministrativi. Ciò anche al fine di evitare il proliferare di controversie giudiziarie sul punto.

 

Avverto che, in difetto, le Associazioni mie assistite si riservano ogni opportuna azione a tutela degli interessi dei propri associati ed in particolare di tutti i cacciatori siciliani.

 

Distinti saluti.

 

Liberi Cacciatori Siciliani

Italcaccia Sicilia

A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori

Associazione SICILIA NOSTRA

Avv. Alfio Barbagallo

Lettera MITE su parere ISPRA

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