Con l’ordinanza resa dal CGA Sicilia in data 20/12/2021 che ha definito l’appello cautelare promosso da Associazione Nazionale Cacciatori (A.N.CA.), Liberi Cacciatori Siciliani (L.C.S.) e Italcaccia Sicilia con il sostegno di “Sicilia Nostra”, assistite dall’Avv. Alfio Barbagallo, i Supremi Giudici Amministrativi per la Regione Sicilia hanno respinto in maniera netta tutte le censure delle Associazioni ambientaliste che avevano portato il TAR Palermo a sospendere in alcuni punti il Calendario venatorio siciliano.
Il provvedimento del TAR Palermo del 3/11/2021, che aveva fatto gridare ad una straordinaria vittoria il WWF & C., è stato totalmente riformato dal CGA che ha ritenuto la piena legittimità del Calendario venatorio impugnato.
In particolare il Consiglio ha ritenuto sostenibile la caccia alla Beccaccia nel periodo dall’1 al 10 gennaio 2022 senza le ulteriori limitazioni suggerite da ISPRA.
Con riferimento invece agli incendi che hanno colpito la Sicilia nella scorsa estate e che avevano portato le associazioni ambientaliste a chiedere la sospensione generale dell’attività venatoria per la stagione in corso, anche sulla base di quanto evidenziato da ISPRA, il Consiglio ha ribadito come non esista nessun contrasto tra il Calendario venatorio impugnato e i suggerimenti ISPRA alla luce dei divieti di caccia in esso già previsti nei terreni oggetto di incendio. Il Consiglio ha quindi cassato le ulteriori limitazioni previste dal TAR Palermo.
Infine è stata dichiarata la piena legittimità del Calendario venatorio anche per quanto concerne la mobilità dei cacciatori attraverso gli AA.TT.CC. per la migratoria.
A seguito del provvedimento del CGA l’Assessorato Regionale Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea dovrà provvedere a revocare il D.A. 74 del 10/11/2021 emesso in ottemperanza dell’ordinanza del TAR Palermo ed il Calendario venatorio di cui al D.A. 47 del 1/9/2021 riacquisterà piena efficacia.
Una vittoria importante per tutto il mondo venatorio affermano i Presidenti delle Associazioni appellanti, che avrà il suo peso anche per le prossime stagioni nella stesura dei calendari venatori.
Il risultato dell’ordinanza del CGA, va letto non per quello che si è ottenuto nell’immediatezza cioè l’abolizione dei tre giorni fissi nel mese di gennaio per la beccaccia, ma per l’argine imponente che questa vittoria significa nei confronti di un ambientalismo becero e falso che con alcune decine di pagine di memoria difensiva assolutamente priva dì realtà che in definitiva chiedeva la chiusura totale della caccia! (si allega alla presente).
Provate a leggere questa memoria e vedrete che quasi quasi si addossava alla caccia anche la colpa della mela che Eva diede ad Adamo!
Soltanto uno sguardo miope o incompetente o in malafede non è in grado di valutare l’importanza attuale e futura di questa ordinanza.
Ecco i punti fondamentali:
- Aver bloccato qualsiasi pretesa di chiusura del territorio alla caccia a causa degli incendi, sottolineando che esiste già una legge che regola tali calamità ……anziché chiudere un’area alla caccia anche se avevi acceso un barbecue secondo questi ambientalisti da salotto! Risultato ottenuto grazie alla perizia giurata di un nostro collega, tecnico faunistico, che ha valutato l’impatto degli incendi sulla fauna selvatica cacciabile in rapporto al territorio consentito alla caccia, considerato che il 90 per cento degli incendi ha riguardato zone protette.
- Caccia alla beccaccia: nella nostra memoria difensiva è stato inserito ogni studio più recente dai monitoraggi alle tabelle dello stesso atlante sulle migrazioni firmato ISPRA in cui nella scheda riguardante la migrazione prenuziale della beccaccia con apposita figura, ISPRA contraddice se stessa collocando e raffigurando con un grafico l’inizio di tale periodo a partire dalla terza decade di febbraio e non alla prima decade del mese di gennaio come da sua opinione espressa sul parere del C.V.
della Regione Sicilia!
Analisi scientifica riportata dalla pubblicazione dei Key Concepts Europei pubblicati due giorni prima dell’udienza del CGA esattamente il 14 dicembre 2021 pag.105 scheda 51!
Questo conferma che la caccia alla beccaccia è possibile fino al 31 gennaio ma ciò non poteva essere preso in considerazione adesso dai giudici perché il ricorso era obbligato agli argomenti impugnati nel ricorso cioè i giorni fissi fino al 10 gennaio! Per chi ha occhi per vedere e mente per pensare la conclusione è ovvia…….ma non ve la diciamo..
- Gli ambientalisti nel loro ricorso avevano chiesto che i cacciatori potessero spostarsi solo dentro il proprio comune di residenza……immaginate la portata di tale richiesta se non ostacolata dal nostro ricorso!
Purtroppo viviamo nell’era dei social in cui chiunque può dire la sua anche se privo di competenza mettendo in crisi tante persone in buona fede, ma come dicevano i nostri antenati scripta manent….
Noi come da mandato dei nostri tesserati e non solo ma nel bene della nostra più grande passione la CACCIA, abbiamo speso tempo e denaro senza nulla chiedere in cambio se non che RISPETTO PER IL NOSTRO LAVORO!
La nostra speranza è che questo nostro scritto possa chiarire quanto deciso dal CGA e soprattutto le prospettive future che si aprono per la nostra amata passione.
Chiaramente ci rivolgiamo a tutti quelli che sono in buona fede, tenendo presente un aforisma di Anonimo che più o meno recita così:
” Discutere con certe persone e come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui! ”
SICILIA NOSTRA
Domenico Pappalardo
L.C.S. – LIBERI CACCIATORI SICILIANI
Stefano Privitera
A.N.C.A. – ASSOCIAZIONE CACCIATORI ITALIANI
Vincenzo Salamone
ITALCACCIA SICILIA
Vincenzo Cappadonna
Allegati
- Memoria WWF (802 kB)