Le Associazioni L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori e Italcaccia Sicilia con il sostegno di Sicilia Nostra in riferimento al D.A. 33/GAB del 9/9/2022 emanato dall’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea a seguito dell’ordinanza cautelare del CGA Sicilia n. 345/2022 con la quale sono stati decisi, previa riunione, gli appelli cautelari proposti dalle concludenti Associazioni e dall’Avvocatura dello Stato di Palermo, per conto dell’Assessorato, avverso l’ordinanza del TAR Palermo n. 467/2022 del 25/7/2022 rilevano quanto segue:
- Tortora selvatica
- Con riferimento alla caccia alla Tortora il CGA ha confermato l’ordinanza del TAR appellata quanto alla sospensione della preapertura del relativo prelievo nei giorni 1,3 e 4 settembre;
- Quanto alla inibizione della caccia alla Tortora dopo tale data, disposta dall’ordinanza appellata, il CGA ha rilevato che l’Amministrazione regionale, con nota del 26 agosto 2022 n. 70966, ha adottato le istruzioni necessarie ad assicurare una modalità di accertamento della quota degli abbattimenti e pertanto ha riformato totalmente in parte qua l’ordinanza del TAR evidenziando come sul punto il calendario venatorio non andasse sospeso
Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi come tali disposizioni appaiano, almeno parzialmente, contraddittorie. Se infatti il CGA ha attestato come sin dal 26/8/2022 l’Assessorato avesse adottato, come del resto espressamente già previsto nel CV, le regole necessarie ad assicurare una concreta modalità di accertamento degli abbattimenti, unico motivo, ricordiamo, per cui ISPRA aveva dato parere negativo al prelievo della Tortora in Sicilia, non si riesce a comprendere il perché lo stesso CGA abbia poi confermato la sospensione della preapertura nei giorni 1, 3 e 4 settembre anche se tali giornate, alla data dell’udienza in CC, erano comunque già trascorse e quindi venuto meno, inevitabilmente, l’interesse dell’appello sul punto. Tale questione sarà tuttavia attentamente approfondita in sede di giudizio di merito dinnanzi al TAR Palermo.
Ciò detto, deve tuttavia sottolinearsi come proprio a seguito dell’adozione delle regole per assicurare le modalità di accertamento degli abbattimenti attestate dal CGA, lo stesso abbia espressamente e chiaramente specificato nella parte motiva del provvedimento come “dopo tale data”, letteralmente e chiaramente riferita al periodo successivo al 4 settembre, il CV non meritasse sospensione in totale riforma, in parte qua, della ordinanza del TAR Palermo impugnata.
Il CGA sostanzialmente ha affermato come dopo la preapertura già prevista nel CV nei giorni 1, 3 e 4 settembre, la caccia alla Tortora potesse essere legittimamente consentita. Né appare possibile altra interpretazione più restrittiva sia in quanto la “preapertura” alla Tortora prevista in calendario era solo quella dei giorni 1, 3 e 4 sia perché il provvedimento non si riferisce alla “preapertura” in generale ma indica testualmente la preapertura dei giorni 1, 3 e 4.
Il CGA quindi non ha inteso confermare la sospensiva per tutto il periodo di “preapertura” inteso come 1-17 settembre ma solo ed esclusivamente per le giornate 1, 3 e 4 settembre già previste.
Anche il punto “d) quanto alla inibitoria alla caccia alla Tortora dopo il periodo di preapertura” del riassunto della parte motiva dell’ordinanza del CGA non può che intendersi riferito, per quanto sopra detto, ai soli giorni 1, 3 e 4 settembre 2022.
Ad ulteriore riprova della bontà di tale interpretazione deve evidenziarsi come mentre con riferimento al Colombaccio, nell’accogliere in toto l’appello il CGA faccia riferimento alla “apertura anticipata della caccia” senza riportare le date e quindi riferendosi all’intero periodo previsto dalla legge (1 – 17 settembre), per la Tortora specifichi espressamente di confermare la sospensione della “preapertura nei giorni 1,3 e 4” e quindi non successivamente.
A nostro avviso pertanto, l’Assessorato avrebbe potuto e dovuto, in seno al D.A. 33/GAB, a parziale modifica del CV di cui al D.A. 17/GAB, prevedere la caccia alla Tortora in “preapertura” nei giorni 10 e 11 settembre.
Ciò non è stato fatto, si ritiene, anche a seguito di alcuni problemi tecnici relativi al funzionamento del Portale Registro Venatorio Regione Siciliana dedicato alla registrazione dei cacciatori interessati alla caccia alla Tortora nonché alla registrazione dei prelievi.
E’ evidente che di tali disfunzioni, che oggettivamente ci sono state e che hanno certamente contribuito a precludere la possibilità di cacciare la Tortora nei giorni 10 e 11 settembre, l’Amministrazione deve assumersi ogni responsabilità.
- Coniglio selvatico
Con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico il CGA ha ritenuto di confermare la sospensiva del CV in relazione alle criticità evidenziate da ISPRA solo per il mese di settembre ed afferenti l’utilizzo di munizioni di piombo. Ha invece riformato in toto l’ordinanza del TAR Palermo a partire dal 1° di ottobre ritendo legittimo il prelievo venatorio della specie anche con munizioni di piombo.
Ebbene, deve evidenziarsi anche in questo caso come le motivazioni poste a fondamento del provvedimento del CGA chiariscano come il problema della caccia al Coniglio nel mese di settembre sia stato legato esclusivamente all’utilizzo o meno di munizioni atossiche.
A nostro parere il CGA ha individuato una soluzione per soddisfare entrambi gli interessi contrapposti. Da un lato quello indicato da ISPRA di evitare il pericolo di casi di saturnismo nel Capovaccaio a causa dell’utilizzo di munizioni di piombo per la caccia al coniglio nel mese di settembre e dall’altro quello chiaramente indicato dall’Amministrazione nel CV e cioè scongiurare il pericolo di incidenti di caccia (ferimenti o peggio) dovuti proprio all’utilizzo di munizioni con diverse caratteristiche balistiche.
Il CGA quindi ha scelto di vietare tout court la caccia al Coniglio nel mese di settembre consentendola invece a partire dal 1° ottobre senza alcuna limitazione per quanto riguarda le munizioni di piombo.
Certo, alla luce degli studi relativi ai casi di saturnismo nel Capovaccaio e soprattutto alla quanto mai rara, se non solo ipotetica, possibilità del verificarsi degli stessi, la decisione di vietare la caccia al coniglio nel mese di settembre appare sicuramente eccesiva ma ci riserviamo di riaffrontare la questione in sede di discussione di merito del ricorso dinnanzi al TAR Palermo.
Si vuole tuttavia sottolineare come nessun problema di presunta mancanza di censimenti è stato posto a fondamento di tale decisone del CGA Sicilia, così come peraltro le Associazioni concludenti hanno ribadito in molteplici occasioni.
È inoltre sparito nel provvedimento del CGA, come richiesto in appello, qualsiasi riferimento alla CTU del 2018 a firma del Prof. Massa.
A fronte del suddetto provvedimento l’Assessorato nel D.A. 33/GAB si è limitato a recepire la sospensiva della caccia al Coniglio nel mese di settembre prevedendone l’apertura dal 1° ottobre 2022 come da CV vigente.
Ebbene, deve rilevarsi come alla luce della nuova apertura della caccia al Coniglio fissata per il 1° ottobre p.v. debbano essere posticipate le date di chiusura della caccia stessa attualmente ancora previste per il 30 ottobre relativamente agli ATC AG1,AG2,CL1,EN1,EN2,ME1,PA1,PA2,SR2,TP1 e TP2 e per il 20 novembre relativamente agli ATC CL2,CT1,CT2,ME2,RG1,RG2 e SR1.
Infatti, come espressamente indicato nello studio Monitoraggio del Coniglio selvatico allegato al D.A. 17/GAB del 25/5/2022 sono destinate 41 giornate di caccia al primo gruppo di ATC e pertanto la nuova chiusura, partendo dal 1° ottobre, dovrà essere prevista per il 26 novembre 2022 mentre sono destinate 56 giornate di caccia al secondo gruppo di ATC e pertanto la nuova chiusura dovrà essere prevista per il 17 dicembre 2022.
L’Amministrazione quindi, avrebbe potuto e dovuto già nel D.A. 33/GAB a parziale modifica del CV prevedere le nuove date di chiusura sopra indicate ma così non è stato.
Le Associazioni concludenti pertanto provvederanno ad inoltrare immediatamente una formale richiesta all’Assessorato affinché provveda da subito a modificare in tal senso il CV attualmente vigente.
- Colombaccio
Sul punto il CGA in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalle concludenti Associazioni ha riformato in toto l’ordinanza del TAR Palermo ritenendo assolutamente legittima l’apertura anticipata della caccia alla specie come da CV.
Il D.A. in oggetto ha quindi recepito tale pronuncia consentendo conseguentemente la caccia alla specie già nelle residue giornate di preapertura previste.
- Addestramento e allenamento cani
Su tale punto il CGA ha confermato il decreto Presidenziale del 1/8/2022 che ha sancito la possibilità di addestrare ed allenare i cani nel periodo dal 22 al 29 agosto 2022 nei modi e con gli orari già inviduati nel CV.
- Prelievo dell’Alzavola nell’ATC TP2
Su tale punto il CGA ha ritenuto di confermare la sospensiva del TAR Palermo.
Tali questioni pertanto saranno oggetto di ulteriore approfondimento in sede di esame del merito del ricorso.
Il D.A. in oggetto ha recepito tali pronunce.
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Nel ribadire, comunque, la nostra soddisfazione per la decisione del CGA Sicilia che, a parte alcuni aspetti che, come detto, non ci soddisfano e saranno oggetto di ulteriore confronto, ha ribaltato le decisioni del TAR Palermo e permesso che anche in Sicilia si andasse a caccia in “preapertura” nei giorni 10 e 11 settembre ed in apertura generale a partire dal 18 settembre p.v. anche alla Tortora e successivamente al Coniglio, risultato che non si sarebbe potuto ottenere senza la immediata proposizione dell’appello cautelare, non può non sottolinearsi l’importanza di aver ottenuto dall’Assessorato la pubblicazione del CV sin dallo scorso mese di maggio. Si è così evitato, come successo negli anni passati in Sicilia e come verificatosi anche quest’anno in altre regioni, il rischio che venissero chiesti ed adottati provvedimenti di sospensione del CV inaudita altera parte, mentre le concludenti Associazioni, in uno alle altre che hanno ritenuto di attivarsi in tal senso, hanno potuto da subito difendere il CV, da tutti approvato in sede di CRFV, prima dinnanzi al TAR e poi dinnanzi al CGA che ha in buona parte reso giustizia e dignità ai cacciatori siciliani.
Certo, probabilmente la fattiva presenza dell’Avvocatura dello Stato di Palermo dinnanzi al TAR avrebbe potuto evitare o limitare la sospensiva pronunciata dallo stesso Giudice mentre l’assenza di tali difese, come evidenziato dal Collegio, non è rimasta senza conseguenze.
Ma anche su tale grave questione le concludenti Associazioni, per quanto possibile, hanno già iniziato ad attivarsi per evitare che si ripeta tutto ciò e provvederanno a formalizzare specifiche richieste in tal senso.
Ci aspetta un’altra stagione di confronti (battaglie!!) con le Associazioni ambientaliste, la P.A. e, purtroppo, anche con altre Associazioni venatorie che, dalla tribuna, hanno più e più volte attaccato lo stesso mondo venatorio ed in particolare le concludenti Associazioni.
Per quanto ci riguarda intendiamo continuare a lavorare come abbiamo incessantemente fatto non solo nell’interesse dei nostri associati ma di tutti i cacciatori siciliani che, comunque, hanno beneficiato dei risultati ottenuti solo da alcuni. E noi siamo contenti di questo!
Catania, 15/09/2022
L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani – Stefano Privitera
A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori – Vincenzo Salamone
Italcaccia Sicilia – Vincenzo Cappadonna
Sicilia Nostra – Domenico Pappalardo
Leggi Richiesta diposticipazione date di chiusura della caccia al Coniglio
LCS ed altri – Assessorato Agricoltura – Nota per posticipo chiusura Coniglio